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Rispondendo al disagio e alla richiesta di intervento di alcuni cittadini, siamo stati a Sasso Marconi. Guardando la collina della Rupe, provenendo da Marzabotto, si nota una croce stagliarsi all'orizzonte. Una croce di acciaio, spuntata di recente, alta sui 30 metri (giudicate voi dalla foto a fianco, tenendo presente che quelli ai piedi della struttura non sono cespugli, ma alberi). Le notizie a nostra disposizione ci danno croce e terreno su cui è stata eretta come proprietà privata, ma in una zona soggetta a "vincolo". Ossia dove non solo non si possono costruire edifici, ma nemmeno altri manufatti che non siano di "pubblica utilità". Possibile che oltre a ponti, tralicci, acquedotti, anche i simboli religiosi siano stati fatti passare per manufatti di pubblica utilità?? Per questo abbiamo richiesto ufficialmente al comune di Sasso Marconi l'accesso agli atti che hanno permesso la costruzione di quella struttura. Allegando questa dichiarazione: L’UAAR è associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro Nazionale con decreto del Ministero della solidarietà sociale n. 155/II/2007 del 13 luglio 2007. In quanto associazione di promozione sociale, l’UAAR è titolare, ai sensi dell’art. 26 della legge della legge 7 dicembre 2000, n. 383, del diritto di accesso ai documenti amministrativi con riferimento alle situazioni giuridiche attinenti al perseguimento degli scopi statutari. Ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, l'UAAR ha per scopo, tra l’altro, la tutela diritti civili degli atei e degli agnostici a livello nazionale e locale contro ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, nonché l’affermazione concreta del principio costituzionale della laicità dello Stato e delle istituzioni e il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. L’autorizzazione ad erigere un simbolo religioso monumentale su un territorio sottoposto a vincolo appare violare il principio di laicità dell’azione pubblica e ledere gli interessi collettivi di cui l’Associazione è esponenziale. Ai sensi dell’art. 27 della stessa legge n. 383 del 2000, in quanto APS, l’UAAR è altresì legittimata a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione |